LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

La Certificazione Energetica misura e classifica la prestazione o rendimento energetico di un edificio, ovvero il fabbisogno annuo di energia invernale ed estiva necessaria per climatizzare gli ambienti, per riscaldare l’acqua per uso domestico, per la ventilazione e per l’illuminazione, secondo utilizzi standard.

Oltre a valutare l’ attitudine al consumo di energia allo stato di fatto, la certificazione energetica ha anche lo scopo principe di suggerire i possibili margini di miglioramento dell’ edificio, sulla base di alcuni interventi (non obbligatori) atti a ridurre la spesa annuale di energia, con i rispettivi tempi di ritorno economico, e quindi, in una certa misura può influenzare il valore dell’ immobile stesso. Il Certificato Energetico viene redatto da un professionista iscritto in appositi Albi regionali, come il SICEE per la Regione Piemonte, a partire dalla documentazione progettuale disponibile e a seguito di un sopralluogo presso l’ immobile da certificare ed é a carico, a seconda dei casi, del proprietario o del costruttore se per edificio di nuova costruzione.

I Benefici e i Costi della Certificazione Energetica Spesso il certificato energetico è considerato solo una formalità, imposta dalla legge nei momenti finali dell’ espletamento delle pratiche immobiliari relative ai casi:nel caso di nuova costruzione di edifici nel caso di ristrutturazione edilizia degli edifici nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari Per questo motivo, nel caso delle compravendite, esso viene spesso commissionato e prodotto se non addirittura a ridosso dell’ atto notarile, a seguito della sottoscrizione del preliminare, ovvero dopo che il prezzo dell’ immobile è stato definito. Il certificato energetico dovrebbe invece costituire un importante documento di confronto fra diversi immobili, a parità di altre condizioni, fin già dalle prime fasi della ricerca di mercato. In altri termini sarebbe interesse dell’ Acquirente poter disporre, da parte dell’Agenzia Immobiliare incaricata o direttamente dei proprietari degli immobili, o dal Costruttore se l’edificio é di nuova costruzione, del Certificato Energetico durante la fasi di primo orientamento. I possibili impatti economici in termini di “consumo di energia” allo stato di fatto e delle possibilità o meno di miglioramento di una particolare unità abitativa, possono in certi casi risultare del tutto confrontabili con l’entità di altre spese che invece, tradizionalmente, ben ci si preoccupa di verificare in anticipo, come le spese annuali condominiali, o eventuali pendenze di interventi di manutenzione.

Parimenti, un venditore che avesse provveduto ad una valutazione energetica preventiva, sarebbe in grado di determinare la convenienza di procedere nelle migliorie suggerite nell’ Attestato di Certificazione in funzione di una migliore vendibilità. In estrema sintesi, la disponibilità di un Certificato Energetico eseguito a regola d’arte con adeguato anticipo al contratto preliminare, costituisce senza dubbio argomento potenzialmente concorrente alla trattativa commerciale. L’ interpretazione del Certificato Energetico come mera “formalità cartacea”, ha purtroppo permesso la circolazione di certificati non sempre eseguiti in modo accurato, con conseguente svendita del minor lavoro professionale dedicato.

Fatto per certi versi incomprensibile dal momento che la disponibilità di una corretta diagnosi energetica del costo medio di poche centinaia di euro, può in alcuni casi dare la possibilità di intervenire sull’entità del prezzo finale dell’edificio per cifre sicuramente superiori. Normativa di Riferimento La certificazione energetica recepisce le indicazioni normative nazionali (d.lgs. 192/2005, e successive modifiche e integrazioni, nonché il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in data 26 giugno 2009 sulle Linee guida nazionali sulla certificazione energetica). A partire da questi riferimenti normativi ogni Regione ha poi provveduto con modalità e tempistiche proprie a definire Leggi specifiche di introduzione locale. Con particolare riferimento alla Regione Piemonte, la certificazione energetica è stata disciplinata con la legge regionale 28 maggio 2007 n. 13, di cui le disposizioni attuative sono state approvate dalla Giunta regionale il 4 agosto 2009 (D.G.R. n. 43-11965) ed entrate in vigore dal il 1° ottobre 2009.

Come già accennato, la certificazione Energetica è oggi obbligatoria nei seguenti casi:nel caso di nuova costruzione di edifici;nel caso di ristrutturazione edilizia degli edifici;nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari;nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari.

Secondo le disposizioni attuative della l.r. 13/2007 e s.m.i., D.G.R. n. 43-11965, sono invece esclusi dagli obblighi inerenti l’attestato di certificazione; a. gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; b. i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; c. i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; d. gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. e. le unità immobiliari prive di impianto termico con le seguenti destinazioni d’uso:e. box;f. cantine; g. autorimesse;h. parcheggi multipiano;i. locali adibiti a depositi; j. strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; k. strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi; l. altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.

Fonte: Proprietaricasa

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